Essi sono rappresentati dai delitti di:
· PERCOSSE
· LESIONI PERSONALI
Essi sono rappresentati dai delitti di:
· PERCOSSE
· LESIONI PERSONALI
Nella professione medica è molto probabile incorrere a tali situazioni ed è fondamentale sapere cosa siano le lesioni personali e quale è la procedibilità in quanto il medico sarà tenuto a fare il referto. Fatto salvo ciò che abbiamo visto per l’omicidio,che è l’evento attribuibile alla condotta in cui l’ELEMENTO SOGGETTIVO è dato dal DOLO,dalla COLPA o dalla PRETERINTENZIONE che determinano l’EVENTO (l’omicidio appunto),in questo caso,l’EVENTO è rappresentato dal REATO DI PERCOSSE o REATO DI LESIONI PERSONALI; l’ELEMENTO SOGGETTIVO rimane sempre lo stesso,eccezion fatta per la PRETERINTENZIONE che nel reato di lesioni NON ESISTE (es: l’omicidio preterintenzionale è determinato dalla volontà di ledere un soggetto che poi sfocia oltre la volontà di ledere e quindi nell’omicidio; nel reato di LESIONI PERSONALI la volontà di ledere è tale a prescindere).
Tali reati sono disciplinati dagli articoli 581 e 582 del codice penale:
RISPONDE DI REATO DI PERCOSSE: “chiunque percuota taluno, se dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente”
La percossa non comporta una malattia del corpo o della mente. Di base, la percossa, si concretizza in un semplice arrossamento transitorio della cute (es. schiaffo),da cui deriva un fatto transitorio cronologicamente molto limitato nel tempo: non è quindi una lesione suscettibile di un processo evolutivo. Questo è un reato di pura condotta cioè che si ha la condotta lesiva ma non si traduce in un evento accertabile successivamente, quindi è meramente un REATO DI CONDOTTA. Gli effetti di percossa si appalesano con la reazione vasomotoria innescata dal processo lesivo, lesione che conduce sempre ad una restituito ad integrum. E’ un reato COMMISSIVO e un REATO DOLOSO, cioè messo in atto da un soggetto che ha intenzione di ledere, quindi l’elemento soggettivo di questo reato è il DOLO. Il delitto è sempre procedibile a querela dell’offeso e ciò esonera il medico dal referto. I delitti hanno una duplice procedibilità: a querela dell’offeso o procedibile d’ufficio: A querela dell’offeso significa che: se io subisco una percossa posso sporgere denuncia presso una autorità giudiziaria, commissariato di polizia, caserma ecc.. e in quel caso parte una indagine per accertare il reato,ma se tale denuncia non viene esposta non parte alcuna indagine e quindi non ci sarà nessun reato. I delitti procedibili d’ufficio invece non necessitano di querela dell’offeso: in questo caso l’autorità giudiziaria esegue indagini a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia esposto o meno la denuncia. Nei delitti procedibili a querela -come nel reato di percossa- la querela, entro determinati intervalli temporali può essere ritirata, quindi l’indagine viene stoppata. Nei delitti procedibili d’ufficio l’indagine non viene mai stoppata e non c’è nessun controllo nell’indagine da parte dell’offeso ed in un eventuale giudizio di condanna il soggetto offeso potrà anche costituirsi parte civile (ovvero potrà essere risarcito dal punto di vista civilistico dei danni ricevuti dal reato).
Le lesioni colpose hanno pene più miti rispetto alle lesioni dolose. Possiamo classificare schematicamente tutte le lesioni personali dolose in 4 gradi diversi, gradi di gravità della lesione. Questi 4 gradi sono classificati a seconda delle circostanze aggravanti che sono disciplinati dagli art. 583 e 585 del codice penale
Definizione di lesione personale:
“chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente,è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni (SIAMO NEL CAMPO DELLE LESIONI PERSONALI DOLOSE!).Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt.583 e 585 c.p. il delitto è punibile a querela del soggetto offeso”
CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI DOLOSE:
· LESIONE PERSONALE LIEVISSIMA: lesione cui ne deriva una malattia di durata non superiore a 20 giorni ed è punibile a querela della persona offesa. Cos’è una malattia? Normalmente la consideriamo uno stato morboso che ha una determinata evoluzione che può essere peggiorativa, che può portare alla guarigione o ad un esito con postumi. Dal punto di visto medico legale è un discorso diverso: la malattia penalmente rilevante è un processo morboso che può avere una localizzazione anatomica confinata o generalizzata, che ha un carattere evolutivo e che determina un’alterazione funzionale degli organi coinvolti dal processo morboso in sé. Due cose contraddistinguono il concetto di malattia in sede penale: l’evolutività e il fatto che abbia una ripercussione funzionale: deve essere oggettivo il fatto che l’organo o la sede coinvolta dal processo morboso abbia un indebolimento della sua funzione. Es: organo in questione è il fegato: deve essere chiaro che nel periodo in cui il fegato è attinto da quella determinata lesione non sopporta adeguatamente più le funzioni per le quali è deputato nel nostro organismo.
Solo per la lesione personale lievissima è prevista la procedibilità a querela della persona offesa.
· LESIONE PERSONALE LIEVE: lesione cui deriva una malattia di una durata superiore a 20 giorni ma inferiore a 40 giorni. In questo caso il delitto ha una pena superiore rispetto alla lesione lievissima ma non solo:questo è un DELITTO PROCEDIBILE D’UFFICIO e IL REFERTO E’ OBBLIGATORIO.
· LESIONE PERSONALE GRAVE (distinguiamo due punti):1) malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o che causa incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni. Cosa significa questo? Bisogna valutare se la lesione abbia causato un effettivo pericolo di vita valutabile oggettivamente o che abbia causato una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni (il soggetto non riesce a compiere le normali azioni che svolgeva prima di subire la lesione. Per ordinarie occupazioni intendiamo le occupazioni abitualmente svolte dal soggetto prima del fatto, non si tratta di occupazioni predefinite: per una persona comune può essere una ordinaria occupazione il suo normale svolgimento della sua attività lavorativa, per un portatore di handicap può essere una ordinaria occupazione anche semplicemente il lavarsi o vestirsi ecc… ) 2) lesione che produce l’ indebolimento PERMANENTE di un senso o di un organo. La lesione personale grave è SEMPRE PROCEDIBILE D’UFFICIO E IL REFERTO E’ OBBLIGATORIO. Che cos’è l’indebolimento permanente di un senso o di un organo? Dal punto di vista del codice penale un organo si considera indebolito quando vi è un indebolimento della propria funzione. Mentre la lesione personale grave produce un indebolimento PERMAMENTE (stato non più modificabile nel tempo) di senso o di un organo, la lesione personale gravissima causa invece la PERDITA PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO. Dal punto di vista del codice penale un organo si immedesima nella funzione da esso svolta: se abbiamo ad esempio la perdita di un rene, ma essendo un organo pari per cui il rene superstite rimane funzionale, parliamo in questo caso di lesione personale grave perché essendoci un rene funzionale abbiamo un indebolimento di organo, perché non ci riferiamo alla struttura anatomica bensì alla funzione. Questione diversa quando parliamo di organi singoli, come ad esempio il fegato: in questo caso parleremmo di LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA. Numerose questioni si sono poste sul ruolo della milza, organo singolo, che ha la funzione di partecipare all’attività di emopoiesi e funzione immunitaria: in questo caso avremmo un indebolimento permanente della funzione immunitaria ma la perdita di un organo singolo, però dovendo far riferimento alla FUNZIONE e non alla struttura anatomica dal punto di vista penale parleremmo di LESIONE PERSONALE GRAVE. Altro interrogativo: nello stato anteriore, ad esempio in una persona che possiede un solo rene che in seguito ad una lesione vada a subire la perdita del solo rene funzionante, come andremmo a classificare la lesione? Parliamo in questo caso di LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA, in quanto vi è la totale perdita di funzione.
Che cos’è il pericolo di vita? una malattia che mette in pericolo la persona offesa in seguito a lesione personale è tale da compromettere le funzioni vitali, facendo temere come probabile o imminente la morte. Il pericolo di vita attiene ad una percezione evidente della alterazione o compromissione delle funzioni vitali circolatorie, respiratorie o nervose.
Cos’è la malattia insanabile?È una malattia non suscettibile di reversione con i sussidi dell’arte medica. L’insanabilità è solo probabile quando il fatto si verifica, non è certa. Cosi come il pericolo di vita e la malattia insanabile. La perdita di un senso o dell’uso di un organo, rientra così come la malattia insanabile, nella LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA: malattia certamente o probabilmente insanabile che produce la perdita o l’abolizione di un senso o di un organo e contiene anche altre 4 accezioni:
1) Perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile: una mutilazione anatomica che renda l’uso di quell’arto totalmente inutile (es: perdita di una mano o di un piede che renda l’arto superiore o inferiore totalmente inutilizzabile. Condizione diversa se viene persa ad esempio parte della mano o del piede, come la perdita di due, tre dita, quindi non avviene la perdita dell’organo poiché la funzione prensile non viene totalmente persa ma solo indebolita, in questo caso NON si parla di lesione personale gravissima bensì di lesione personale grave).
2) Perdita dell’incapacità di procreare: impotenza coeundi (incapacità di portare a termine un rapporto sessuale, che può essere dovuta ad un’alterazione di tipo anatomico) e impotenza generandi (impossibilità di procreazione nonostante ci sia comunque la possibilità di portare a termine il rapporto sessuale come ad es. in un quadro di sterilità)
3) Difficoltà grave e permanente della favella: permanente difficoltà di articolare in maniera normale il linguaggio, come ad esempio nei casi di balbuzie o deficit nell’articolazione della mandibola o nella capacità di utilizzare correttamente la lingua. Questi danni devono essere PERMANENTI e oggettivamente dimostrabili.
4) Deformazione o lo sfregio permanente del viso:sia la deformazione che lo sfregio non danno differenza dal punto di vista della pena prevista essendo incluse entrambe nelle circostanze aggravanti previste per le lesioni gravissime, ma presentano una differenza dal punto di vista anatomico e dal punto di vista semeiotico. Il prerequisito è sempre quello della PERMANENZA (requisito CRONOLOGICO), poi c’è un requisito TOPOGRAFICO, in quanto sia lo sfregio che la deformazione devono essere localizzate al viso. Dal punto di vista anatomico il viso è definito topograficamente: in alto dal margine anteriore dell’attaccatura dei capelli, in basso dalla linea sottomentoniera, lateralmente dai due padiglioni auricolari; nei soggetti calvi in cui non è possibile valutare l’attaccatura dei capelli, sostanzialmente consideriamo viso tutto ciò che è possibile apprezzare da un’altra persona in posizione frontale rispetto alla persona lesa. Una nostra collega chiede come mai non esista la lesione personale preterintenzionale, come ad esempio la volontà di un soggetto di percuotere qualcuno con uno schiaffo e tale percossa vada a sfociare in qualcosa di più grave come ad esempio la rottura di un timpano. Il reato di percossa, è un reato di pura condotta, ciò si traduce nel fatto che non vi è un evento. Poichè il presupposto sia delle percosse,sia delle lesioni,sia dell’omicidio, risiede sempre nell’elemento soggettivo del reato,cioè nell’intento posto nel mettere in atto una determinata condotta,nell’omicidio preterintenzionale vi è una sproporzione tra la condotta posta in essere,i mezzi utilizzati e l’evento che si traduce (es.persona presa a pugni in faccia e poi si causa rottura di un aneurisma cerebrale),però in particolari situazioni,come ad esempio in persone con una idoneità di mezzo come ad esempio un pugno sganciato da un pugile,tali persone possono rispondere di omicidio doloso e non di omicidio preterintenzionale. Nelle lesioni non può esistere la preterintenzione perché presuppongono comunque la volontà di ledere un soggetto.
Che cos’è lo sfregio? Esso consiste in un’alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba l’armonia del viso che le rende meno bella ed espressiva. La DEFORMAZIONE invece, oltre ad alterare la fisionomia, altera in maniera significativa anche la forma: es: un taglio da rasoio lascia nella maggior parte dei casi una cicatrice sul viso, però tutto si traduce in questa cicatrice brutta o bella che sia ). La deformazione invece è qualcosa che deturpa la forma, come ad esempio la perdita di un globo oculare dovuta ad una importante frattura del massiccio facciale in cui c’è un viso sfigurato oltre dal punto di vista fisionomico anche dal punto di vista della sua forma originale. Questo distinguo tra sfregio e deformazione non comporta alcuna differenza dal punto di vista della pena che è uguale ad entrambi i casi.
Le lesioni personali COLPOSE sono per semplificazione distinte in tre gradi: SEMPLICI, GRAVI, GRAVISSIME
· LESIONI PERSONALI COLPOSE SEMPLICI: racchiudono tutte una malattia di durata non superiore a 40 giorni
· LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI:lesioni dalle quali deriva una malattia di una durata superiore a 40 giorni e concorrono ad una delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del c.p. per la corrispondente lesione dolosa.
· LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVISSIME:lesioni dalle quali deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o concorre una delle circostanze previste dall’art 583 c.p. per il corrispondente grado di lesione dolosa.
In sostanza le gravi e le gravissime colpose prevedono gli stessi effetti delle gravi e le gravissime di quelle dolose,solo che ovviamente hanno una condotta diversa (in questo caso COLPOSE,quindi la pena è notevolmente minore) e cambia anche la procedibilità,in quanto le lesioni personali colpose sono tutte procedibili a querela tranne due casi: lesioni gravi e gravissime che si producono per inosservanza di regolamenti in tema sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro: in questi casi anche le lesioni colpose gravi e gravissime sono procedibili d’ufficio ed è quindi necessario il REFERTO.