Definizione di Persona Handicappata

persona-handicappata

E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

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Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotati di gravità.

Le commissioni che sono istituite presso le aziende sanitarie provinciali si pronunciano proprio su  invalido civile,cieco civile,sordomutismo, handicap. Sono commissioni che prima del 2007 erano coronate esclusivamente da medici ASL ,c’era il medico presidente di solito medico legale,il medico di categoria, quindi la commissione era costituita fondamentalmente dall’ASL . Nel 2007 è stata aggiunta la figura del medico INPS. Nel 2010 la figura del medico INPS oltre che per l‘invalido civile è passata quasi completamente all’INPS. La figura del medico dell’INPS è sempre presente e determinante nella valutazione e nella successiva erogazione della prestazione. Attualmente quindi la commissione è formate da ASP più medico INPS come medico componente effettivo,non è quindi presidente. Se si raggiunge l unanimità per l’invalidità il discorso si ferma, segue semplicemente un visto da parte del medico dirigente dell INPS senza ulteriori controlli. Se non si raggiunge l’unanimità, e quindi il parere definitivo, l’INPS attraverso commissioni istituite nell ambito dell INPS stessa  può richiamare a visita il soggetto o sugli atti rivalutare il caso e cambiare completamente la valutazione. Quindi per il riconoscimento della prestazione ci sono tre fasi fondamentali ,ciò che ci interessa è fare l’accertamento sanitario.

Riconoscimento delle prestazioni dell’invalido

L’attuale quadro legislativo è caratterizzato da una differenziata varietà di prestazioni che si distinguono a seconda della natura e della gravità delle minorazioni riscontrate.

La procedura di accertamento dell’invalidità è essenzialmente basata su 3 fasi:

  • accertamento sanitario,
  • concessione delle prestazioni,
  • erogazione delle prestazioni.

L’accertamento sanitario dell invalidità viene promosso su richiesta ,su istanza della persona che vuole ottenere il beneficio ,deve essere specificato che titolo di invalidità va a chiedere ( se è per invalidità,per cecità,sordità o come persone handicappata).Se ne possono chiedere anche più di una . Nel momento in cui il grado di invalidità raggiunge una soglia che consente dal 34% fino al 73 % di invalidità civile  viene erogato nulla,serve solo per esenzione ,per ortesi, presidi e farmaci.dal 74% fino al 99% viene erogato l assegno di invalidità civile. Al 100% che corrisponde all inabilità civile viene erogata pensione di inabilità civile. Hanno delle caratteristiche peculiari per quanto riguarda alcune incompatibilità,mentre ne ha poche l inabilità civile ne ha molte l assegno di invalidità civile.

Riconoscimento delle prestazioni dell’invalido

L’accertamento sanitario dell’invalidità conferisce al soggetto che promuove l’azione lo status di invalido, con la qualificazione specifica di invalido, cieco, sordo o handicappato. Se il grado di invalidità raggiunge la soglia minima prevista per il diritto ad una provvidenza economica il procedimento sanitario prosegue con l’accertamento delle condizioni socio-economiche cui tale diritto è subordinato.

L’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, attribuisce all’INPS nuove competenze per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l’intento di ottenere tempi più rapidi e chiari per il riconoscimento dei relativi benefici. La nuova normativa rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio. Le novità sostanziali sono sinteticamente:

• a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all’INPS

• l’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL;

•le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS.

Riconoscimento delle prestazioni

Innovazioni processo di accertamento sanitario di invalidità

Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

• la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico certificatore, attiva l’iter procedurale per una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;

• alla domanda, compilata anch’essa on line, verrà abbinato il certificato acquisito;

• completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente l’inoltro telematico all’INPS (direttamente da richiedente o Patronato);

• in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dipendente o convenzionato dell’INPS come componente effettivo;

• i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico per la funzione amministrativa;

• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione ;

• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita;

• la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre ad accertamenti agli atti o nuova visita;

• l’INPS diventa unica controparte nell’ambito del contenzioso. Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà presenziare un medico INPS.

Accertamento sanitario di invalidità

L’accertamento sanitario dovrebbe concludersi entro i 9 mesi dalla domanda; se entro 3 mesi dalla domanda la commissione medica della ASL non ha provveduto a convocare a visita medica il richiedente, l’interessato può produrre una diffida a provvedere all’assessorato alla Sanità della regione territorialmente competente che fissa nel tempo massimo di 9 mesi dalla domanda la visita se la diffida è stata presentata entro 6 mesi dall’istanza.

Per le patologie oncologiche, la legge 80/2007 ha stabilito che l’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, deve essere effettuato entro 15 giorni dalla domanda. Nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita, il medesimo sarà riconvocato entro tre mesi; qualora non si presentasse a nuova convocazione, dovrà presentare un’eventuale nuova domanda. Se è  respinta  la domanda dall’ASP il pz non può inoltrare direttamente all’INPS.

Accertamento sanitario

L’altra volta abbiamo detto che per l INPS non esistono le tabelle,per l’INAIL ci sono le tabelle ex D.M. della sanita 12 luglio 2000 con 387   voci   piu 3  allegati. Per l’invalidità civile ci sono tabelle,

Per l’accertamento sanitario, la commissione dovrà fare riferimento ad apposite tabelle emanate con decreto del Ministero della Sanità in data 5.2.1992; ciò al fine di garantire maggiore uniformità e rigore nella valutazione.

Le percentuali riportate in tabella potranno essere rivalutate dalla commissione con un + o – 5% a seconda dell’incidenza della minorazione sulla effettiva incidenza della stessa sulle attività lavorative svolte dall’istante (specifica). In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non deve essere valutato addizionando i singoli valori percentuali, ma considerando la sua incidenza effettiva sulla validità del soggetto. ( si usano la scala di Balthazar o quella  salomonica (giudice) )

Si dovrà infine tener conto della possibilità di applicazione di protesi, da considerarsi come fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale, potendo comportare una riduzione della percentuale di invalidità. Le tabelle sono tante anche se le nuove non sono state ancora pubblicate.

Tipi d’invalidita : generica,semispecifica o attitudinaria, specifica.

Quella ex art.2, secondo comma 118 del 71 era una definizione che riguardava la capacita lavorativa  generica. Anche se per essere piu precisi si potrebbe dire che ai sensi delle tabelle emanate 20 anni dopo si puo parlare di una invalidità semispecifica o attitudinaria .

L ‘accertamento sanitario varia a seconda dell età del soggetto:

Accertamento sanitario

La tabella segue la metodologia OMS.

La valutazione si differenzia rispetto all’età:

                        Fino a 18 anni

                        Dai 18 a 65 anni

                        Oltre 65 anni

La tabella elenca sia infermità cui è attribuita una percentuale fissa, sia infermità per le quali il danno funzionale viene riferito a fasce percentuali di perdità delle capacità lavorativa.

Molte infermità non sono tabellate, ma, in ragione della loro natura e gravità, verranno quantificate con un criterio di analogia rispetto a quelle tabellate.

Accertamento sanitario

Fino a 18 anni:

                         La commissione medica dovrà valutare le seguenti casistiche:

                        Difficoltà persistenti a compiere atti e funzioni proprie dell’età;

                        Cecità assoluta;

                        Sordità pari o superiore a 60 dB (fino a 12 anni, ed esclusivamente ai fini della concessione                          dell’indennità di comunicazione) o 75 dB;

                        Incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita;

                        Stato di handicap.

Accertamento sanitario

                        Da 18 a 65 anni

                        La commissione medica dovrà valutare le seguenti casistiche:

                        Riduzione della capacità lavorativa (da 1/3 al 100%) del soggetto;

                        Cecità assoluta o parziale;

                        Sordomutismo (ipoacusia pari o superiore 75 db);

                        Incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita; (per assegno di                                        accompagnamento)

                        Stato di handicap.

Accertamento sanitario

              Oltre 65 anni

                                                 La commissione medica dovrà valutare le seguenti casistiche:

              Difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni proprie dell’età;

              Incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita;

              Cecità assoluta o parziale;

              Stato di handicap.

Indennità di accompagnamento

(Si deve esser inabili al 100%)

Requisito sanitario: «Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, …nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa …(un’indennita di accompagnamento) non reversibile …. La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni ( sotto i 18 anni bisogna valutare l’incapacità di deambulare o compiere gli atti quotidiani dela vita) che si trovano nelle condizioni sopra indicate …». (Art. 1 Legge 18 dell’11/2/1980).

Requisito socio – economico: cittadinanza italiana o UE, residenza sul territorio nazionale,: assenza di ricovero gratuito presso strutture SANITARIE pubbliche o presso reparti di lungodegenza o riabilitazione e per un periodo pari superiore al mese; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della  domanda.

Sono irrilevanti ai fini della corresponsione l’età anagrafica dell’invalido e la sua situazione reddituale.

Importo mensile 2013: € 499,27

Assegno mensile per invalidi civili parziali

Requisito sanitario: percentuale invalidità superiore al 74% (prima dell’emanazione delle attuali tabelle di valutazione era necessaria un’invalidità superiore ai 2/3).

Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale; è richiesto l’incollocamento al lavoro e tale requisito, costitutivo del diritto, si realizza quando l’invalido può dimostrare di non essere disoccupato per aver rifiutato un posto di lavoro al quale è stato chiamato in base alle disposizioni del collocamento mirato; reddito annuo non superiore a € 4.408,95; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

E’ incompatibile con l’ assegno ordinario di invalidità INPS; è prevista la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Al compimento del 65° anno di età in luogo dell’assegno mensile verrà erogato l’assegno sociale INPS.

Pensione mensile invalidi civili

Requisito sanitario: percentuale invalidità al 100%.

Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale, reddito annuo non superiore a 15.154,24; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

E’ compatibile con l’ assegno ordinario di invalidità INPS e con altre prestazioni analoghe, fermo restando il limite reddituale. Al compimento del 65° anno, in luogo della pensione mensile verrà erogato l’assegno sociale INPS.