Invalidità Civile

Definizione di invalido civile (Art. 2 comma 2° Legge 118/1971 e art. 6 D.Lvo 509/1988)

Definizione di invalido civile (Art. 2 comma 2° Legge 118/1971 e art. 6 D.Lvo 509/1988)

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite,(minus che riguarda la salute) anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

Se  le minorazioni  congenite o acquisite anche a carattere progressivo che incidono  in modo permanente sulla capacità lavorativa del cittadino incidono al di sotto del 34% non basta per dire che uno è invalido civile ma ci vuole il 34%. se dal 34% compreso in su incidono si parla di invalido civile, si acquista così lo status di invalido civile. Questa qualifica è utile ai soli fini di protesizzazioni e cure, piede piatto,torto, cavo… può arrivare al 34%. Questo serve a far si che i genitori di questo bimbo invece di andare a pagare i plantari hanno la possibilità di usufruire dell esenzione per patologia.

Un’altra cosa che non era del 118/ 1971 ma prevista 17 anni dopo dall art.6  del decreto legislativo  509 del 1988 :

Ai soli fini dell’assistenza e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che  abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi, i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Questi sono gli invalidi civili in generale. Sono esclusi dalla qualifica di invalido civile  i ciechi,i sordi (prima detti sordomuti) in quanto esistono delle leggi specifiche.

Esistono ciechi parziali e ciechi totali:

Definizione di cieco civile

 (LEGGE 3 Aprile 2001 n° 138))

 

                        Art. 1.

                        (Campo di applicazione).

                        1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, … secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. …

                        Art. 2.

                        (Definizione di ciechi totali).

                        1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

                        a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; ( anoftalmia bilaterale)

                        b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano (motus mani)in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;( hanno un residuo visivo talmente basso che gli consente di apprezzare solo il contrasto ombre e luci fino a 15 cm.)

                        c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. (Visione puntiforme)

 

                        Art. 3.

                        (Definizione di ciechi parziali).

                        1. Si definiscono ciechi parziali: (i cosiddetti ventesimisti)

                        a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; ( quindi i difetti devono essere valutati con correzione, con le lenti per esempio. Definiti difetti retinici non meglio correggibili ,non correggibili con lenti.)

                        b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. (Visione tubulare)

                        Art. 4.

                        (Definizione di ipovedenti gravi).

                        1. Si definiscono ipovedenti gravi:

                        a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

                        b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.( visione tubulare piu allargata.)

 

                        Art. 5.

                        (Definizione di ipovedenti medio-gravi).

                        1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

                        a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

                        b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

                        Art. 6.

                        (Definizione di ipovedenti lievi).

                        1. Si definiscono ipovedenti lievi:

                        a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

                        b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento

 

Definizione di sordomuto (LEGGE 20 Febbraio 2006 n° 95)

 

                        L’articolo 1 ha stabilito che in  tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo»

                        La medesima disposizione ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 Maggio 1970 n° 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura solo psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». Altre condizioni o patologie che siano causa di sordità o ipoacusia vengono valutate e percentualizzate come invalidità civili, non rientrando quindi nella categoria di "sordomutismo"( cioè il sordo che non è il sordo perlinguale) .

                         

Quindi con questa legge non si parla piu di sordomuti, il sordomuto era il sordo cosiddetto prelinguale  cioè era quello che non essendo in grado di ascoltare non imparava a parlare  e quindi era giusto secondo il prof lascire la dizione di sordomuto perché era sordo e muto come conseguenza dell essere sordo .

Era giusta la definizione di sordomuto per il sordo perlinguale, mentre il sordo e tutti gli altri tipi di sordi in genere che di solito parlano o acquistano sordità nel tempo ecc ecc vengono valutati come invalidi civili   grazie alla tabelle del 5 febbraio del 1992

Il sordomuto è una persona che non è che non parla  ma lo fa in modo  sconnesso (“scilinguato”) perché  non ha imparato attraverso l ascolto per cui è muto come conseguenza della sordità congenita acquisita in età evolutiva. Il sordomuto ( oggi sordo) gode di questa previsione.

Se acquisto sordità durante il lavoro ciò va nel campo delle malattie professionali , se si acquista una sordità per altri motivi per esempio per una terapia per una broncopolmonite con un amminoglicoside che è ototossico si potrà sviluppare  sordità iatrogena : in questo caso non si è sordomuti perché continueremo a saper parlare , in più di solito la sordità in questi casi  non é totale e rientreremo nella fascia degli invalidi civili che prendono nulla,perché il sordo totale non arriva all 80%  e solo a partire dal 74% si prende l assegno ordinario di invalidità. Quindi dal punto di vista delle prestazioni questa legge  è fondamentale.