Codice Deontologico

ART. 1 – Definizione -: Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l’odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell’esercizio della professione. Il comportamento del medico, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. Il medico deve prestare giuramento professionale.

ART. 2: Potestà e sanzioni disciplinari. L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

ART. 39 L. 221/1950: audizione del professionista da parte del presidente o vice o se odontoiatra,da presidente della commissione albo odontoiatri,per istruttoria preliminare sui fatti che riguardano il collega e acquisire le eventuali contro deduzioni. Se non si rilevano fatti disdicevoli al decoro professionale ,possono autonomamente procedere direttamente all’archiviazione del caso. Se invece emergono responsabilità o sussistono dubbi comportamentali, si porta alla conoscenza del consiglio la pratica a fine di valutare se è il caso di procedere disciplinarmente o archiviare. Qualora il collega verrà deferito al consiglio disciplinare lo stesso potrà essere prosciolto o sanzionato. Le sanzioni sono l’avvertimento,la censura,la sospensione e la radiazione. Il collega sanzionato può sempre ricorrere alla commissione centrale arti e professioni.

ART. 33: informazione al cittadino:Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione,sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e su eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico nell’informare il paziente dovrà tener conto delle sue capacità di comprensione al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.

ART. 15 : Pratiche non convenzionali :Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale,  fermo restando, comunque, che  qualsiasi  terapia  non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso.

ART. 35: Acquisizione del consenso : Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione in equivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Il consenso deve essere: personale,consapevole o informato, attuale cioè nei tempi del trattamento, manifesto in forma orale o scritta, libero da influenze del medico o della famiglia,completo,gratuito,richiesto sempre dal medico.

ART. 16:Accanimento diagnostico-terapeutico : Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

ART. 17: Eutanasia :Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte.

ART. 55:Scoperte scientifiche :Il medico non  deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.

ART. 4:Libertà e indipendenza della professione: l’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione. Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
La ricerca delle evidenze :Nella pratica della EBM il medico deve essere capace, in risposta ai quesiti originati dall’incontro con il paziente, di ritrovare nella letteratura biomedica le migliori evidenze disponibili.

ART 19: Aggiornamento  e formazione  professionale permanente: Il medico ha l’obbligo dell’aggiornamento in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e
gestionale-organizzativa, e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico. Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell’arte medica.

ART.  58: Rispetto reciproco :Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di  un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico  deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.

ART. 59: Medico curante e ospedaliero Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante.

ART. 62: Attività medico-legale: L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.

Deontologia o scienza della moralità: Convertire la moralità in una scienza esatta come la matematica, i cui fini non sono i motivi dell’azione ma unicamente le conseguenze di essa: la felicità, la perfezione, il piacere ed il benessere degli uomini. Oggi la deontologia “professionale”si propone di salvaguardare i principi dell’ ETICA MEDICA, garantendo alle persone i migliori risultati in termini di tutela della salute, cura e guarigione delle malattie, nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti.

Art. 44 C.D.: Fecondazione assistita: (coppie “stabili”, inseminazione eterologa, diagnosi pre-impianto. La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare: forme di maternità surrogata; forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili; pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner. E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali. Legge 40/2004, ( Autocertificazione coniugi, no fecondazione eterologa, no diagnosi pre-impianto).

Art. 10 C.D.: Segreto professionale: (Giusta causa di rivelazione , no testimonianza al Giudice): Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui
ovvero nocumento della persona assistita o di altri.

Art. 200 e 622 c.p. lasciano “facoltà” al medico di testimoniare, non punibile neanche se arreca documento all’assistito.

Art. 35 C.D., Consenso informato (Indispensabile,quanto, come, scritto, orale, presunto) Giurisprudenza, non sufficiente anche se scritto, tranne i casi previsti dalla legge. E’ un “processo” di comunicazione. Il C.D. è lo strumento di riferimento per comminare le sanzioni ordinistiche.
Pluralismo etico e deontologia: i periodi in cui si avverte il bisogno di etica sono quelli di conflitto,di incertezza. Etica = scienza della condotta .Scienza del fine cui la condotta degli uomini deve essere indirizzata e dei mezzi per raggiungerlo, dedotti ambedue dalla natura dell’uomo. IL BENE come realtà perfetta o perfezione del reale. Scienza dei motivi o delle cause della  condotta umana e delle forze che la determinano,  attenendosi al riconoscimento dei diritti degli uomini. IL BENE come oggetto di aspirazione.

Etiche deontologiche (o del dovere). Valutano la moralità non in termini di risultati, ma di ossequio categorico a determinati principi; etiche teleologiche o consequenzialiste (utilitariste). Valutano le azioni umane in base a determinati fini o conseguenze extramorali (felicità, perfezione, piacere, utilità).  Il medico che opera nell’interesse della persona o della collettività e si preoccupa sia dei mezzi atti ad ottenere determinati scopi, sia degli effetti connessi al proprio operato. La responsabilità  giuridica condiziona l’operato del medico che, per voler prevenire sanzioni, rischia di perdere di vista l’impegno verso la persona. I temi etici tra la legge e la deontologia sono fecondazione assistita, direttive anticipate, accanimento terapeutico, contraccezione, interruzione di gravidanza, rivoluzione genetica, cellule staminali, trapianti,risk management.
L’etica,il diritto e le leggi: la sanità dal 1900 ad oggi: dalla potestà autoritaria del medico al diritto all’autodeterminazione del cittadino. Progressi della tecnologia sanitaria e frammentazione delle competenze. Nuove professioni sanitarie. Aziendalizzazione pubblica e complessità organizzativa. Più efficacia, rischi e risorse etiche. Dagli anni ‘60:dalla responsabilità del medico, alla responsabilità medica, alla responsabilità sanitaria vi è un incremento del contenzioso relativo alle responsabilità del medico e richiesta di risarcimento per errori veri o presunti. Evoluzione dei Codici di procedura penale e civile (patteggiamento, arresti domiciliari, amnistie ecc.) e regolamento fermo al 1950. Con l’evoluzione delle tecnologie si crea la domanda su quali valori privilegiare??Metafisici e assolutistici? Attribuiscono uno status completamente indipendente dai suoi rapporti con l’uomo.  Empiristici e soggettivistici ?Considerano un Valore in stretto rapporto con l’uomo ed il mondo terreno, senza condizionamenti di alcun genere. La necessità di riscrivere lo statuto giuridico del corpo umani in relazione ai mutamenti in atto ,ha come conseguenza che il legislatore “giuridifica” anche la sfera delle competenze del medico ed invade gli spazi della deontologia professionale.
Etica cattolica (della verità): Sacralità della vita umana, come dono di Dio, principio indisponibile e non negoziabile. Presenza di un disegno immutabile di Dio  sull’uomo e per l’uomo (visione ontologica ,creazionista e personalistica).Una serie di divieti “assoluti” del credo ecclesiale, devono rappresentare per tutti una giusta norma di vita. (Equivalenza tra fede e ragione). Rifiuto della distinzione liberale tra moralità e diritto.

Etica laica (il dubbio senza verità): Qualità e disponibilità della propria vita. Libertà di critica e autocritica, e rivendicazione del diritto alla autonomia decisionale delle persone. Pluralismo, libertà di coscienza come libertà di conoscenza, e tolleranza. Rifiuto di divieti assoluti.
“Il moralista è chi cerca d’imporre agli altri la propria opinione su come si debba vivere e ci si debba comportare. Tutti hanno il diritto di avere un’opinione su quali comportamenti possano considerarsi accettabili, ma essi pretendono che gli altri si conformino alle loro opinioni e cercano di ottenere tale risultato, impiegando mezzi che spaziano dalla disapprovazione sociale al controllo legale, che spesso è la loro alternativa preferita”.
Principio etico = valore :l’elemento primordiale di un’analisi al termine della quale l’uomo colloca il punto di partenza di un processo o di un’azione.
Scopo della medicina è il bene del paziente,bene biomedico,bene percepito dal paziente in quanto persona,bene supremo il quanto il paziente regola le sue scelte.

ART.39: assistenza al malato e prognosi infausta: In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psico-fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità della vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.

ART. 38:autonomia del cittadino e direttive anticipate: Il medico deve attenersi nell’ambito dell’autonomia e indipendenza della professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato inoltre ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
Il pensiero dell’800/900 riguardo la vita: distinzione fra il piano dell’ essere (il dato biologico dell’essere vivi),  e il piano dell’esistere (la vita autentica, fatta di relazione, di libertà di scelta e assunzione di responsabilità).Persona (dal greco = maschera, ciò che sta davanti allo sguardo), dotata di una sua intrinseca unità psichica,biologica e biografica, e titolare di diritti fondamentali. Paziente:caratterizza la persona umana in un rapporto di cura ispirato ad una visione paternalistica e genitoriale del medico. Un malato non è il semplice destinatario biologico di atti medici, ma è una persona. Oggi la morte appartiene sempre meno agli eventi naturali della vita. Essa chiama in causa gli aspetti antropologici dell’esistenza umana, e costringe anche i medici a confrontarsi con i sentimenti,le credenze e le convinzioni etiche degli altri, nell’era della tecnica.

Il diritto di vivere significa dovere  continuare a vivere a ogni costo una “vita” biologica artificiale, consentita dalle moderne tecnologie?Il diritto di un uomo a una morte dignitosa deve essere rispettato, o si obbliga ad essere attaccato a una macchina senza limiti in nome della “indisponibilità della vita” ?Differenze di trattamento tra un malato cosciente che può rifiutare le cure, e uno incosciente ? la morte è un evento individuale,morire è un processo che può essere anche lungo e non naturale. Morte cerebrale:un evento stabilito per legge al fine di consentire i trapianti, dell’intero cervello, del tronco encefalico e degli emisferi cerebrali. Morte biologica:processo evolutivo,sopravvivenza per qualche tempo di altri organi ed apparati. Oltre ad essere vista come un evento naturale veniva vista come punizione divina (epidemie ,peste nere,carestie).

I criteri per la definizione di morte: non recettività e non responsività agli stimoli, assenza di movimenti e di respirazione spontanea, assenza di riflessi, EEG piatto (di conferma), temperatura corporea sup. a 41° o inf. a 32°, assenza di trattamenti depressivi del SNC. La morte è un processo graduale a livello cellulare, in quanto i diversi tessuti hanno diverse capacità di resistere alla privazione di ossigeno. Ma l’interesse clinico non sta nella conservazione di cellule isolate ma alla certezza che il processo è diventato irreversibile. Un tempo le malattie acute o si guarivano o portavano alla morte del paziente ora si muore per le malattie croniche che annunciano la morte per mesi o anni inoltre oggi l’angoscia della morte tende a diminuire ma aumenta la paure di come se muore e cresce il desiderio di un morire inavvertito,privo di emozioni e senza dolore.“E’ importante vivere bene, non vivere a lungo. E spesso vive bene chi non vive a lungo” (Seneca).“A nessuno la vita è stata data in possesso, a tutti in usufrutto” (Lucrezio).“Si muore una volta sola ma per tanto tempo” (Molière).“A un certo punto della vita non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire è l’ultima speranza” (Sciascia) .

La morte nell’antichità era divisa in bella morte quella da giovani che fa parte dell’ideale di gloria degli eroi e la buona morte quella da vecchi non gloriosa ma serena e senza dolori. Per secoli il medico ha avuto impegno maggiore nella prognosi,dalla seconda metà dell’800 si dedica soprattutto a conforto e solidarietà (curare spesso, guarire qualche volta, consolare sempre), nella società attuale vi è l’onnipotenza tecnologica (curare sempre, guarire spesso, consolare poco).la fine della vita in ospedale Attualmente gli ospedali sono divenuti i luoghi privilegiati delle cure e il malato muore in solitudine entro l’orizzonte di una tecnologia potente ma impersonale. Il medico è divenuto un tecnico che non ha molto tempo disponibile,la morte rappresenta una sconfitta ed una ferita narcisistica al suo potere. Grazie all’evoluzione delle cure intensive: Riattivare l’arresto cardiaco:toracotomia,massaggio esterno,defibrillatore,cardioversione. Ventilazione polmonare:respirazione manuale artificiale,ventilazione meccanica (polmone d’acciaio),ventilazione a pressione positiva. Funzione renale:emodialisi. Farmaci: aumento o diminuizione pressione arteriosa ,aumento o diminuizione delle resistenze vasali periferiche, cardioattivi, cortisonici, oppioidi, cure palliative. Il medico moderno ha l’obbligo morale e giuridico di trattare il paziente come un essere adulto ed autonomo, capace di prendere le sue decisioni dopo essere stato debitamente informato. (consenso informato).

Art.33:informazione al cittadino;

Art.34:informazione a terzi; Art.35: acquisizione del consenso. Il consenso informato non esime il medico dalle sue responsabilità,e il modulo stampato è obbligatorio solo in cadi di Aids, trapianti,trasfusione o sperimentazione. Esso ha un significato etico-culturale:nel diritto del malato di essere informato,un significato pratico-operativo,e uno giuridico:liceità di curare e non potestà,responsabilità penale. Una giusta tecnica per dare cattive notizie è di mantenersi sul semplice senza usare termini tecnici,non dare tutte le notizie in una volta e attendere le risposte dal paziente,non distruggere tutte le speranza,e non dire nulla che non sia vero.
Forme di eutanasia (art.17):Volontaria, attiva, somministrazione diretta del medico di un farmaco letale,attuata dietro richiesta del malato cosciente.(Nel  suicidio assistito il medico procura al paziente solo i mezzi idonei). Involontaria,( o senza richiesta), attuata senza che il paziente vi abbia acconsentito, o non sia stato interpellato. Passiva consensuale,omissione o sospensione di un trattamento (perché ormai inutile e inefficace, o   per il rispetto del diritto del malato di rifiutare una terapia), lasciando che la “natura faccia il suo corso”

ART.32: Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili:
Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l’anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l’ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all’anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
la Costituzione del 1948:“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

ART.3: diritto all’integrità personale; ART.9: convenzione sui diritti umani e la biomedicina: iidesideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno presi in considerazione.

Coma: condizione clinica di assenza di coscienza dovuta all’inattivazione di un pre-requisito fondamentale dell’attività cosciente:i sistemi neuronali deputati al mantenimento dello stato di veglia. Da un danno cerebrale al coma, alla sindrome locked-in, o coma persistente o allo stato vegetativo persistente con minima coscienza,stato confusionario oppure allo stato vegetativo permanente con assenza di coscienza,sopravvivenza o morte. Nello stato vegetativo vi è massimo impegno nel riconoscere precocemente il passaggio da SV a un eventuale stato di minima coscienza SMC. Il coma vigile,o pseudo coma è uno stato nel quale sono scarsi o assenti i disturbi della coscienza ma vi è l’incapacità del paziente di rispondere adeguatamente attraverso il linguaggio, e altri mezzi, agli stimoli per una lesione vascolare che interrompe le vie cortico-bulbari e cortico-spinali che conducono i comandi motori per i 4 arti e per i nervi cranici bassi.

La diagnosi di SV non è facile, ma ancora più difficile è formulare una prognosi ed è ancora controversa la durata minima di osservazione richiesta  per stabilire una prognosi di irreversibilità. Gli stati clinici del paziente non o scarsamente responsivo sono: la classificazione di: stato vegetativo (SV)  e  stato di minima coscienza (SMC), che seguono il coma da danno cerebrale acuto, si basa sull’osservazione clinica di esperti (neurologi-neurofisiologi e neuroriabilitatori) e si avvale dell’impiego di differenti scale cliniche che tengono conto di variazioni comportamentali osservate sia dal medico, sia dal personale infermieristico. Per prendersi cura si un paziente in SV vi è: mobilizzazione (piaghe da decubito). Aspirazione delle secrezioni polmonari. Antibiotici (infezioni intercorrenti), antispastici neuromuscolari, antiepilettici. Controllo funzioni urinarie (emodialisi) e intestinali. Nutrizione e idratazione per sondino naso-gastrico o gastrostomia. Non ventilazione meccanica ma a volte necessaria una tracheotomia. Le componenti della coscienza sono: Vigilanza, o veglia apparente, con gli occhi aperti (occhi di bambola), ritenuta una funzione del sistema reticolare attivante il tronco encefalico. Nei SVP vigilanza si, consapevolezza no. Consapevolezza, o capacità di rendersi conto dell’ambiente circostante. (interazione tra corteccia c, talamo, tronco encefalico). Nel coma assenza di consapevolezza e di vigilanza. Le metodiche strumentali sono uso corrente ai fini clinico-diagnostici di TC, RMN,EEG e uso di strumenti di ricerca scientifica di PET e RMNf.

Sentenza della Cassazione:N. 21748, 16/10/2007. Il giudice può autorizzare la disattivazione della nutrizione e dell’idratazione: quando la condizione di S.V. sia sicuramente irreversibile e quando sia inequivocabile e convincente la volontà della paziente di non essere sottoposta a tali cure.

ART. 2 ,13,32: difende i diritti fondamentali dei cittadini;Leggi (1941): condannano i reati di omicidio, di omicidio del consenziente, di istigazione o di aiuto al suicidio. Codice Civile: ART. 5: Atti di disposizione del proprio corpo. Codice Penale: ART.575:, morte procurata dal medico (omicidio volontario).

ART.579:, Omicidio del consenziente (reclusione da 6-15 anni).

ART.580:, Consenso del paziente, senza partecipazione attiva del medico, e/o Istigazione al suicidio (5 – 12 anni). In Italia le DAT finora non hanno valore giuridico, anche se molti Comuni stanno attivando registri che accolgono le Dichiarazioni anticipate di volontà dei cittadini. Tutela della vita e della salute umana (art. 1). Il principio del Consenso informato (art. 2). Contenuti e limiti delle DAT (art. 3). Redazione e durata delle DAT (art. 4). Assistenza alle persone in Stato V. (art. 5).  Il ruolo del fiduciario, del medico e del giudice   tutelare in caso di contrasti (art. 6,7,8). Disposizioni finali (Registro e privacy, regolamento (art. 9).

DAT: Né vincolanti né obbligatorie. Raccolte dal medico curante. Valide 5 anni. Sempre revocabili e modificabili. Inserite nella cartella clinica. Possibile la nomina di un “fiduciario”. Il consenso informato non ha nulla a che vedere con e DAT perché è in stato di incoscienza e non può dare nessun consenso.
Alleanza terapeutica: Rispetto reciproco tra  l’autonomia del cittadino e l’indipendenza della professione. Riequilibrio tra una medicina tecnologica attenta alla malattia, ed una nuova attenzione alla realtà antropologica e biografica del malato.